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Notizie Link Galleria fotografica NotizieRegime dei contribuenti minimiIl nostro consulente fiscale Dott. Luca Biasioli ci informa:L’entrata in vigore della legge Finanziaria 2008, ed in particolare i commi da 96 a 117 art. 1, disciplinano l’introduzione di un nuovo regime contabile, il cosiddetto “Regime dei contribuenti minimi”. 1.1 APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIMEIl Regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello stato, esercenti attività professionali, di impresa o artistiche in genere, che nell’anno solare precedente (2007) hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000,00 Euro. Rientrano in questo regime quindi sia i professionisti che titolari di imprese individuali. 1.2 SOGGETTI ESCLUSISono escluse in via generale tutte le società, siano esse costituite sotto forma di società di persone o società di capitali. 2.1 SEMPLIFICAZIONI CONTABILI E DICHIARATIVE AI FINI IVAAi sensi del comma 109, art. 1 legge finanziaria 2008, i soggetti che decideranno di applicare il nuovo regime contabile sono esonerati dai seguenti obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972 ed in particolare: 2.2 ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI DETRAZIONEI contribuenti minimi non possono esercitare il diritto alla detrazione d’imposta (Iva) assolta sui loro acquisti professionali/impresa, sia se l’acquisto è avvenuto in Italia o Europa, sia se è avvenuto attraverso importazioni dall’estero. 3.1 SEMPLIFICAZIONI CONTABILI E DICHIARATIVE AI FINI IRPEFI contribuenti che aderiscono al nuovo regime sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili come già visto ai fini Iva.
Inoltre i contribuenti non saranno soggetti né agli Studi di Settore né ai parametri. 3.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRPEFAi fini delle imposte sul reddito, il contribuente pagherà un’imposta sostitutiva dell’irpef, applicando l’aliquota fissa del 20% al reddito imponibile. 3.3 ESENZIONE TOTALE AI FINI IRAPLa normativa contenuta nell’articolo 104 della legge finanziaria 2008 prevede che i contribuenti che decideranno di applicare il nuovo regime contabile saranno esentati dall’obbligo sia dichiarativo che di liquidazione dell’I.R.A.P.. 4.1 DECADENZA DAL REGIMENel momento in cui vengono a mancare uno o piu’ dei presupposti o delle condizioni soprariportate, il regime cessa la sua efficacia, ma solo dall’anno successivo. (ad esempio se si dovesse fatturare piu’ dei 30.000,00 Euro previsti ma non piu’ di 45.000,00 si uscirebbe dal regime ritornando al regime ordinario solo dall’annualità successiva al superamento). 4.2 SANZIONIIl Ddl prevede che, per quanto riguarda accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie norme in materia di imposte dirette, indirette, iva ed irap. Viene inoltre previsto, in caso di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime contabile in oggetto, una sanzione aggiuntiva; se infatti il reddito accertato supera del 10% o piu’ il reddito dichiarato le sanzioni previste sono aumentate del 10%. 4.3 REGIMI IVA SOPPRESSIL’introduzione del nuovo regime prevede anche la soppressione di altri regimi di favore; in particolare viene prevista l?abrogazione dei seguenti regimi:
- contribuenti minimi in franchigia (art. 32 bis Dpr. 633/1972); IMPORTANTE:Nel caso doveste decidere di optare per questo particolare regime contabile dovete ricordare che nelle fatture emesse dal 1° Gennaio 2008 non dovrà essere addebitata l’Iva riportando la seguente dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1 comma 100 legge finanziaria 2008. Norma elenco clienti fornitoriIl nostro consulente fiscale Dott. Luca Biasioli ci informa:L'art. 37, commi 8 e 9, DL n. 223/2006 reintroduce, a decorrere dal 2006, l'obbligo da parte dei titolari di partita IVA di presentare gli elenchi dei clienti e dei fornitori. Tale adempimento, già previsto in passato, era stato abrogato nel 1994 dal c.d. "Decreto Tremonti". SOGGETTI OBBLIGATISono obbligati alla presentazione degli elenchi i titolari di partita IVA. L'obbligo in esame interessa quindi tutti i soggetti passivi IVA, senza alcuna limitazione in ordine all'ammontare del volume d'affari realizzato e alla modalità di determinazione dell'imposta. CONTENUTO DEGLI ELENCHIGli elenchi in esame devono contenere i dati: MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHII "nuovi" elenchi devono essere presentati all'Agenzia delle Entrate: COME ADEGUARSI ALLA NOVITÀA seguito dell'entrata in vigore del sopra citato decreto, sarà necessario seguire alcune regole nella fase di emissione del documento contabile (fattura o ricevuta) e di ricevimento dello stesso da parte di fornitori: POSSIBILI SANZIONIPer effetto della modifica del comma 6 dell'art. 8-bis, DPR n. 322/98, nell'ipotesi di omessa presentazione degli elenchi, nonché di invio degli stessi con dati falsi o incompleti, si estendono le sanzioni già previste per la Comunicazione dati IVA ossia da € 258 a € 2.065. Come precisato nella citata Circolare n. 28/E, le violazioni relative agli elenchi sono regolarizzabili mediante ravvedimento operoso. Nuovi adempimenti contabili esercenti arti e professioniIl nuovo decreto di Visco (articolo n. 35, comma 12 , del decreto legge 223/06), introduce importanti modifiche alle modalità di tenuta di scritture contabili per tutti i contribuenti titolari di partita Iva (ditte individuali, professionisti, società di persone e capitali). Più precisamente il suddetto articolo impone i seguenti obblighi contabili:
Su tale conto devono evidenziarsi obbligatoriamente: PRECISAZIONIIl decreto legge, così come emanato, non pone, in realtà, un obbligo di tenuta di appositi conti correnti bancari o postali dedicati esclusivamente all’attività professionale. Richiede, invece, semplicemente l’obbligo di un conto sul quale devono affluire incassi e pagamenti. Nulla vieta quindi che nel medesimo conto corrente vengano effettuate operazioni inerenti a esigenze personali o comunque extra professionali del lavoratore autonomo. La norma in oggetto non va interpretata rigidamente; essa vuole solo significare che le somme per effettuare i pagamenti professionali o aziendali devono essere attinte dal conto. Ciò significa che ad un determinato prelievo in contanti per esigenze professionali o aziendali dovrà far seguito (anche dopo alcuni giorni) un pagamento in contanti da ricondurre al prelevamento stesso. ATTENZIONE: con questo sistema (solo un conto corrente adibito sia ad attività lavorativa sia alla sfera personale), tuttavia, occorre dare giustificazione di tutti i prelevamenti effettuati a titolo personale tramite i relativi documenti (ad esempio ritiro Euro 200 al bancomat per spese personali e devo conservare lo scontrino fiscale rilasciato dal supermercato per euro 50, biglietti del cinema per euro 20, ricevuta del ristorante per euro 100, ricevuta fiscale del parrucchiere per euro 30 ecc.). CONSIGLIO: appare preferibile, dunque, possedere accanto al conto dedicato all’attività professionale un conto corrente personale cui far affluire per giroconto le somme che si decide di dedicare per le spese quotidiane. Nuovo concordato preventivoCome forse avrete avuto modo di apprendere, la finanziaria 2005 contiene, tra le altre disposizioni di natura fiscale, la previsione di un nuovo concordato preventivo su base triennale denominato "Pianificazione Fiscale Concordata". A chi è rivoltoTale istituto, che dovrebbe esplicare i propri effetti dal periodo d'imposta in corso al primo gennaio, sarà destinato a tutti i soggetti esercenti attività d'impresa e arti o professioni; ne restano invece esclusi i soggetti che:
In cosa consisteCon questo istituto occorre definire per un triennio, a partire dal 2005, il proprio reddito caratteristico (quindi al netto delle componenti straordinarie), dichiarando ricavi congrui ai fini degli studi di settore. I vantaggi sono:
Diversamente dalla precedente versione l'adesione alla pianificazione fiscale concordata non consente l'eliminazione degli scontrini fiscali. Inoltre l'Amministrazione applicherà una maggiorazione del 3% se il contribuente effettua un adeguamento superiore al 10% direttamente in dichiarazione. Come funzionaL'agenzia delle Entrate contatterà personalmente il contribuente tramite una proposta di concordato individuale, sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente. E' importante sottolineare che la base che l'Agenzia delle Entrate utilizzerà per il calcolo della proposta sarà assunta dalle annualità piu' recenti (anni 2002 e 2003). Se le cifre riportate nella proposta sono per Voi vantaggiose e vi è quindi interesse ad accettarla, bisognerà inviare una adesione entro e non oltre 60 giorni! Se, diversamente, la suddetta proposta non dovesse essere conveniente è comunque possibile inviare una certificazione contenente informazioni ed elementi strutturali dell'attività svolta non conosciuti al Fisco o divergenti rispetto al passato. In questo modo sarà possibile ottenere una riformulazione della proposta sulle basi dei dati corrispondenti alle reali caratteristiche dell'attività. In caso di inosservanza dei pattiSe il contribuente non raggiunge l'ammontare del "reddito concordato", dovrà adeguare l'imponibile fino a tale minimo pianificato. Il mancato adeguamento, invece, da evidenziare obbligatoriamente nella dichiarazione dei redditi, consentirà all'Agenzia delle Entrate di procedere ad accertamento parziale in ragione del reddito "concordato" (imposte sui redditi) e sul volume (Iva). In caso d'accadimenti straordinari e imprevedibili troverà applicazione il procedimento di accertamento con adesione. In conclusione è bene ricordare che dei benefici di cui sopra non potranno usufruire i soggetti nei cui confronti viene accertata l'emissione o utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. |
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