Regolamento Regionale

Articolo 1. Costituzione e scopi

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto è costituita la Sezione Regionale Liguria della Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (A.I.T.I), associazione professionale, apolitica senza finalità di lucro, che persegue gli scopi di cui all'articolo 3 dello Statuto Nazionale, disciplinata dal Titolo II, Capo III del Codice Civile.

Articolo 2. Sede e Rappresentanza

La Sezione A.I.T.l. Liguria ha Sede presso la sede sociale e il Presidente ne ha la rappresentanza.

Articolo 3. Fondi

Le entrate della sezione sono costituite da:

  • quote associative ordinarie e straordinarie pagate dai soci
  • finanziamenti
  • donazioni
  • quote dei soci per la partecipazione a corsi e seminari

Il bilancio preventivo destinerà i fondi secondo le seguenti voci:

  • spese ordinarie
  • spese straordinarie

Le spese ordinarie sono tutte quelle necessarie per il regolare funzionamento della Sezione, ossia, a titolo esemplificativo: funzioni della presidenza regionale, organizzazione assemblee, gestione sede, materiali di consumo.
Sono straordinarie tutte le spese non attinenti all'ordinaria amministrazione.

Articolo 4. Soci e Ammissioni

Soci

A norma dell'art. 5 gli iscritti alla Sezione AITI Liguria possono essere:

  • soci ordinari
  • soci praticanti
  • soci onorari
  • soci aggregati

Procedure di ammissione

Per la documentazione e i requisiti si fa espresso riferimento a quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 dello Statuto vigente e dalle relative Disposizioni di Attuazione.
La documentazione deve essere inviata dall'aspirante socio al Presidente Regionale Oltre alla documentazione di rito si richiedono tre foto-tessera.
Tutti i documenti possono essere prodotti in carta libera ove la legge lo consenta.

Articolo 5. Tasse e quote

Si rimanda all'articolo 7 dello Statuto Nazionale.
L'ammontare della quota associativa è fissato annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del CDR. I versamenti vanno effettuati alla Tesoreria Regionale nei termini previsti dallo Statuto (art. 7) e secondo la procedura indicata dal CDR con comunicazione circolare ai soci.
Dopo la scadenza dei 31 marzo, i soci che non abbiano provveduto al versamento della quota devono essere informati dei loro stato di morosità con comunicazione semplice; coloro che in tale data risultino ancora morosi sono sospesi dal diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione.

Articolo 6. Doveri dei Soci

Fermo restando l'obbligo di osservanza dei doveri di cui all'art. 8 dello Statuto, i soci sono tenuti anche a:

  • osservare lo Statuto, il Regolamento nazionale e quello regionale, il Codice Deontologico e le delibere degli organi sociali
  • cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali e astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli stessi
  • provvedere al pagamento delle tasse e quote ordinarie e straordinarie entro i termini stabiliti
  • provvedere entro i termini stabiliti dal C.D.R. all'invio della dichiarazione di non incompatibilità con l'art. 5 u.c. dello Statuto.

Articolo 7. Perdita della qualità dei Socio

Si rimanda all'articolo 9 dello Statuto Nazionale.

Articolo 8. Organi della Sezione Regionale

Gli organi della Sezione Regionale Liguria sono i seguenti:

  1. Assemblea Regionale
  2. Consiglio Direttivo
  3. Presidente
  4. Vicepresidente
  5. Tesoriere
  6. Collegio dei Sindaci
  7. Probiviri

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Articolo 9. Assemblea

L'Assemblea generale regionale è costituita da tutti i soci e si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno entro la fine di maggio e straordinariamente su richiesta dei C.D.R. o di un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote.
L'avviso di convocazione viene diramato dal Presidente per iscritto almeno venti glomi prima della data prevista per la riunione e deve contenere giorno, ora e luogo nonché l'O.d.G.
L'Assemblea ordinaria discute e delibera:

  • sulla relazione dei Presidente
  • sul bilancio consuntivo e preventivo nonché sulla relazione annuale dei Tesoriere
  • su qualsiasi argomento messo all'O.d.G.

L'Assemblea straordinaria discute e delibera:

  • sulle modifiche al Regolamento Regionale
  • su quant'altro ritenuto necessario.

Articolo 10. Validità delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice (50 percento più uno) dei soci aventi diritto a voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i 2/3 e in seconda convocazione 1/3 dei soci aventi diritto a voto.

Articolo 11. Rappresentanza in Assemblea

I soci in regola con il pagamento delle quote hanno facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da altro socio avente diritto a voto al quale conferiscono una delega scritta. Un socio non può detenere più di tre deleghe.

Articolo 12. Votazioni

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano, le espressioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali sono invece a scrutinio segreto.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote dell'anno immediatamente precedente, e i nuovi soci, sulla base di un apposito elenco stilato dal tesoriere.
Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti, in caso di parità prevale il voto dei Presidente.
Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei presenti e votanti.

Articolo 13. Elezioni

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo ogni quattro anni nel corso dell'Assemblea ordinaria. Ogni socio ordinario in regola con il pagamento delle quote dell'anno in corso può avanzare la propria candidatura (vedi art. 15).
Nel giorno delle elezioni, l'Assemblea nomina una Commissione Elettorale composta da un Sindaco e da due soci che non siano candidati.
Le votazioni si svolgono per scrutinio segreto su schede appositamente predisposte e controfirmate da un membro della Commissione elettorale.
Alla chiusura del seggio la Commissione procede allo spoglio palese e stila il verbale delle elezioni: risultano eletti quei candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
I neo eletti si riuniscono immediatamente dopo la seduta elettorale per procedere alla distribuzione delle cariche, che assumeranno il 1° giorno del mese successivo.
Fino a quella data potranno partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei C.D.R. uscente.

Modalità del voto per posta

Chi scelga di esprimere il proprio voto per posta deve far pervenire la scheda-voto al presidente entro le ore 12.00 del giorno precedente la seduta elettorale. La scheda con l'espressione del voto deve essere inserita in una busta bianca chiusa e rigorosamente priva di alcun segno di riconoscimento, pena la nullità del voto. Tale busta va a sua volta inserita in una seconda busta indirizzata alla Commissione Elettorale presso la presidenza regionale, e recante l'indicazione leggibile del mittente.. Le buste così come pervenute saranno consegnate nelle mani del Presidente della Commissione Elettorale non appena la stessa sarà insediata.

Articolo 14. Consiglio Direttivo

Il C.D.R. resta in carica 4 anni ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri.
Il C.D.R. si riunisce in via ordinaria almeno 3 volte l'anno su convocazione dei Presidente e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o la metà più uno dei Consiglieri lo ritengano opportuno.
Le riunioni del C.D.R. sono valide se è presente la maggioranza semplice dei Consiglieri.
Le delibere sono adottate a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deleghe sono ammissibili, solo su delibera del CDR all'inizio del suo mandato, con le seguenti limitazioni: un consigliere non può avere più di UNA delega per riunione, un consigliere non può rilasciare più di UNA delega nel corso dell'anno.
Il Consigliere che non intervenga, salvo valido e comprovato motivo, a tre sedute consecutive è ritenuto decaduto. Qualora per dimissioni o altra ragione si renda vacante un posto di Consigliere, subentra il primo dei non eletti.

Articolo 15. Funzioni dei Consiglio Direttivo Regionale

Il C.D.R. discute e delibera:

  • sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla relazione annuale dei Tesoriere
  • su tutte le questioni relative all'attività della Sezione regionale nei limiti dello Statuto, dei presente Regolamento e delle direttive generali dell'Assemblea Nazionale e Regionale e dei C.D.N.
  • sull'ammissione dei soci
  • sulla decadenza, esclusione od espulsione dei soci nei termini previsti dall'art. 9 dello Statuto
  • su tutte le questioni che ciascuno dei membri riterrà di proporre.

Provvede a dirimere eventuali controversie tra i soci e a suggerire possibili soluzioni in caso di controversie tra soci e terzi. I soci che desiderano far parte del Consiglio Direttivo o dei Collegio dei Sindaci e Probiviri dovranno presentare la propria candidatura ed il proprio curriculum, mediante comunicazione scritta al Presidente Regionale, non oltre 30 giorni prima della data dell'assemblea elettiva.

Articolo 16. Cariche sociali

a) Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione Regionale e ne dirige l'attività in conformità con le delibere dei C.D.R. e dell'Assemblea.
Presiede, assistito dal Segretario, tutte le riunioni e nomina tutte le commissioni che si rendono necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.
Fa parte di diritto di tutte le Commissioni e ha potere di firma sul conto bancario intestato alla Sezione Regionale dell'Associazione.

b) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e ne esercita le funzioni in caso di vacanza della carica fino alla scadenza dei mandato.

c) Il Tesoriere provvede all'amministrazione dei patrimonio e dei fondi della Sezione Regionale in esecuzione dei bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e/o delle delibere dei C.D.R. Cura le entrate e le uscite.
Predispone il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale da porre a disposizione dei Sindaci unitamente alle scritture contabili almeno 15 gg. prima dell'Assemblea regionale.
Sottopone i bilanci e la relazione all'esame dei C.D.R. e all'approvazione dell'Assemblea.
Deposita i fondi presso una banca approvata dal C.D.R. e ha potere di firma. Può nominare un vice tesoriere scelto tra i Consigliere eletti.

Articolo 17. Il Segretario

Il segretario viene scelto dal Presidente tra i Consiglieri eletti.
Cura tutti i documenti e la corrispondenza della Sezione, redige e archivia presso la sede sociale i verbali di tutte le riunioni ufficiali.

Articolo 18. Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i soci ordinari in occasione dei rinnovo delle cariche sociali.
I Sindaci restano in carica quattro anni, devono intervenire, pena la decadenza, alle riunioni dei C.D.R. senza diritto di voto. Hanno anche funzioni di Probiviri Al proprio intemo il Collegio deve eleggere un Presidente.
Le funzioni dei Sindaci e dei Probiviri sono le medesime previste dagli artt. 26 e 27 dello Statuto.
La carica di Sindaco-Probiviro non è cumulabile con altra carica all'interno della Sezione Regionale e comporta l'impossibilità di esercitare il voto per delega di altri soci.
Qualora per dimissioni o altra ragione si renda vacante un posto di Sindaco?Probiviro, subentra il primo dei non eletti.

Articolo 19. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti che sono nominati dal C.D.R.. Restano in carica fino alla fine del mandato del CDR che li ha nominati e comunque fino all'esaurimento di tutti i procedimenti loro demandati.
Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.
La composizione del Collegio per i singoli affari può includere indifferentemente probiviri effettivi o supplenti purché non si superi il numero di tre e sia sempre incluso il Presidente, che è il referente esterno del Collegio. Decideranno secondo equità con dispensa da ogni formalità.
Qualora non sia possibile nominare il Collegio dei Probiviri regionale, il socio che voglia ricorrere contro eventuali sanzioni potrà rivolgersi agli organi nazionali a tale fine preposti, entro i termini previsti.

Articolo 20. Commissioni

Il Presidente, con l'approvazione del C.D.R., nomina delle Commissioni ad hoc e/o permanenti che si rendano necessarie per il perseguimento degli scopi sociali.

Le commissioni avranno dei responsabili di attività che faranno capo al C.D.R.

Articolo 21. Disciplina degli iscritti

I soci che si rendano inadempienti agli obblighi di cui all'art. 6 del presente Regolamento sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte dei C.D.R. e su iniziativa dello stesso. Le sanzioni sono pronunciate dal C.D.R. previa audizione dell'interessato. Esse sono:

  • l'avvertimento
  • la censura
  • la proposta di esclusione (come previsto dall'art. 9 comma 5 dello Statuto)
  • la proposta di espulsione (come previsto dall'art. 9 comma 5 dello Statuto)

L'avvertimento si infligge nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità. È rivolto oralmente dal Presidente e se ne redige verbale.

La censura si infligge nei case di abusi o di mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

Il cumulo delle sanzioni di cui ai nn. 1 e 2 può dare luogo alla deliberazione delle proposte di cui ai nn. 3 e 4.

Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato con raccomandata A/R a comparire davanti al C.D.R. per presentare le proprie discolpe.
I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta, devono essere motivati e notificati entro 30 gg dall'adozione.

Articolo 22. Emendamenti

Il presente Regolamento può essere emendato con la maggioranza relativa (2/3) dei votanti in sede di Assemblea ordinaria o straordinaria purché l'argomento sia all'O.d.G.

Articolo 23. Scioglimento

In caso di scioglimento della sezione regionale ex art.25 dello Statuto, il C.D.R. nomina un liquidatore che provvede alla destinazione da dare alle attività patrimoniali e al reperimento dei fondi necessari per coprire eventuali passività.

Articolo 24. Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto e al Codice Civile e a qualunque normativa in vigore nello Stato italiano.