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Regolamento RegionaleArticolo 1. Costituzione e scopiAi sensi dell'art. 25 dello Statuto è costituita la Sezione Regionale Liguria della Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (A.I.T.I), associazione professionale, apolitica senza finalità di lucro, che persegue gli scopi di cui all'articolo 3 dello Statuto Nazionale, disciplinata dal Titolo II, Capo III del Codice Civile. Articolo 2. Sede e RappresentanzaLa Sezione A.I.T.l. Liguria ha Sede presso la sede sociale e il Presidente ne ha la rappresentanza. Articolo 3. FondiLe entrate della sezione sono costituite da:
Il bilancio preventivo destinerà i fondi secondo le seguenti voci:
Le spese ordinarie sono tutte quelle necessarie per il regolare funzionamento della Sezione, ossia, a titolo esemplificativo: funzioni della presidenza regionale,
organizzazione assemblee, gestione sede, materiali di consumo. Articolo 4. Soci e AmmissioniSociA norma dell'art. 5 gli iscritti alla Sezione AITI Liguria possono essere:
Procedure di ammissionePer la documentazione e i requisiti si fa espresso riferimento a quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 dello Statuto vigente e dalle relative Disposizioni di Attuazione. Articolo 5. Tasse e quoteSi rimanda all'articolo 7 dello Statuto Nazionale. Articolo 6. Doveri dei SociFermo restando l'obbligo di osservanza dei doveri di cui all'art. 8 dello Statuto, i soci sono tenuti anche a:
Articolo 7. Perdita della qualità dei SocioSi rimanda all'articolo 9 dello Statuto Nazionale. Articolo 8. Organi della Sezione RegionaleGli organi della Sezione Regionale Liguria sono i seguenti:
Tutte le cariche sono a titolo gratuito. Articolo 9. AssembleaL'Assemblea generale regionale è costituita da tutti i soci e si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno entro la fine di maggio e straordinariamente su richiesta dei C.D.R. o di un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote.
L'Assemblea straordinaria discute e delibera:
Articolo 10. Validità delle AssembleeL'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la maggioranza semplice (50 percento più uno) dei soci aventi diritto a voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Articolo 11. Rappresentanza in AssembleaI soci in regola con il pagamento delle quote hanno facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da altro socio avente diritto a voto al quale conferiscono una delega scritta. Un socio non può detenere più di tre deleghe. Articolo 12. VotazioniLe votazioni avvengono di regola per alzata di mano, le espressioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali sono invece a scrutinio segreto. Articolo 13. ElezioniLe elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo ogni quattro anni nel corso dell'Assemblea ordinaria.
Ogni socio ordinario in regola con il pagamento delle quote dell'anno in corso può avanzare la propria candidatura (vedi art. 15). Modalità del voto per postaChi scelga di esprimere il proprio voto per posta deve far pervenire la scheda-voto al presidente entro le ore 12.00 del giorno precedente la seduta elettorale. La scheda con l'espressione del voto deve essere inserita in una busta bianca chiusa e rigorosamente priva di alcun segno di riconoscimento, pena la nullità del voto. Tale busta va a sua volta inserita in una seconda busta indirizzata alla Commissione Elettorale presso la presidenza regionale, e recante l'indicazione leggibile del mittente.. Le buste così come pervenute saranno consegnate nelle mani del Presidente della Commissione Elettorale non appena la stessa sarà insediata. Articolo 14. Consiglio DirettivoIl C.D.R. resta in carica 4 anni ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri. Articolo 15. Funzioni dei Consiglio Direttivo RegionaleIl C.D.R. discute e delibera:
Provvede a dirimere eventuali controversie tra i soci e a suggerire possibili soluzioni in caso di controversie tra soci e terzi. I soci che desiderano far parte del Consiglio Direttivo o dei Collegio dei Sindaci e Probiviri dovranno presentare la propria candidatura ed il proprio curriculum, mediante comunicazione scritta al Presidente Regionale, non oltre 30 giorni prima della data dell'assemblea elettiva. Articolo 16. Cariche socialia) Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione Regionale e ne dirige l'attività in conformità con le delibere dei C.D.R. e dell'Assemblea. b) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e ne esercita le funzioni in caso di vacanza della carica fino alla scadenza dei mandato. c) Il Tesoriere provvede all'amministrazione dei patrimonio e dei fondi della Sezione Regionale in esecuzione dei bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e/o delle delibere dei C.D.R. Cura le entrate e le uscite. Articolo 17. Il SegretarioIl segretario viene scelto dal Presidente tra i Consiglieri eletti. Articolo 18. Collegio dei SindaciIl Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i soci ordinari in occasione dei rinnovo delle cariche sociali. Articolo 19. Collegio dei ProbiviriIl Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti che sono nominati dal C.D.R.. Restano in carica fino alla fine del mandato del CDR che li ha nominati e comunque fino all'esaurimento di tutti i procedimenti loro demandati. Articolo 20. CommissioniIl Presidente, con l'approvazione del C.D.R., nomina delle Commissioni ad hoc e/o permanenti che si rendano necessarie per il perseguimento degli scopi sociali. Le commissioni avranno dei responsabili di attività che faranno capo al C.D.R. Articolo 21. Disciplina degli iscrittiI soci che si rendano inadempienti agli obblighi di cui all'art. 6 del presente Regolamento sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte dei C.D.R. e su iniziativa dello stesso. Le sanzioni sono pronunciate dal C.D.R. previa audizione dell'interessato. Esse sono:
L'avvertimento si infligge nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità. È rivolto oralmente dal Presidente e se ne redige verbale. La censura si infligge nei case di abusi o di mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata. Il cumulo delle sanzioni di cui ai nn. 1 e 2 può dare luogo alla deliberazione delle proposte di cui ai nn. 3 e 4. Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato con raccomandata A/R a comparire davanti al C.D.R. per presentare le proprie discolpe. Articolo 22. EmendamentiIl presente Regolamento può essere emendato con la maggioranza relativa (2/3) dei votanti in sede di Assemblea ordinaria o straordinaria purché l'argomento sia all'O.d.G. Articolo 23. ScioglimentoIn caso di scioglimento della sezione regionale ex art.25 dello Statuto, il C.D.R. nomina un liquidatore che provvede alla destinazione da dare alle attività patrimoniali e al reperimento dei fondi necessari per coprire eventuali passività. Articolo 24. Disposizioni finali e transitoriePer quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto e al Codice Civile e a qualunque normativa in vigore nello Stato italiano. |
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